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A: VIP Team, 14 settembre 2007
Oggetto: Il reato di diffamazione a
mezzo Internet
Amici VIP!
Operando su internet, tutti noi siamo
purtroppo molto esposti agli
attacchi di chiunque, apparentemente senza poterci adeguatamente
proteggere.
Capitano infatti cose tipo: il membro
che subito dopo aver litigato con la moglie, riceve una mail
qualsiasi dal suo VIP team coach e gli risponde con ogni genere
d'insulti, oppure il rancoroso ex VIP che non ha mai iniziato il
suo training, ma fin da prima di registrarsi come membro ha sempre avuto
la convinzione di essere stato preso in giro e allora cerca di attuare
ogni genere di "vendetta", utilizzando l'internet come se
fosse casa sua, per insultare e denigrare il nostro operato.
Altri che dopo aver litigato tra loro,
per motivi inerenti o meno il DHS Club, iniziano a postare nei forum
ogni genere d'idiozia.
Oppure, cosa ancora più frequente,
capita di scoprire esponenti camuffati della "concorrenza" che, probabilmente
preoccupati dal nostro crescente successo, attuano vere e proprie
campagne diffamatorie nei nostri confronti, cercando di screditarci in
ogni modo. E mille altre situazioni del genere.
Insomma, se da un lato tutti quanti
noi, come centinaia di migliaia di altre persone in tutto il mondo,
conosciamo bene quanto la nostra sia prima di tutto un'attività svolta
e gestita da persone per bene, dall'altro ci tocca assistere in veste di
spettatori passivi e stupefatti, a tutta una serie di manifestazioni unicamente
frutto degli stati d'animo più ignobili che il genere umano possa
conoscere.
Come ho spesso ribadito, per quanto
riguarda la nostra attività la cosa non mi preoccupa più di tanto,
essendo profondamente convinto che chi non essendo in grado di
controllare i propri stati d'animo negativi, agisce in malafede con il
proposito di danneggiare il prossimo, è inevitabilmente destinato ad
essere presto inghiottito negli abissi dell'oblio. Credo si tratti di
un'imprescindibile legge "superiore" che presto o tardi rende
sempre giustizia.
Aspettando però che la giustizia
divina faccia il suo corso, tengo ad informarvi che già da oggi siamo
anche tutelati dalla legge terrena per quanto riguarda il:
reato di diffamazione a mezzo internet
Infatti, la Cassazione Sez. V pen., nella sentenza
n° 4741/2000, affronta il problema dibattuto della struttura del reato di diffamazione ex art. 595 c.p.,
a mezzo internet.
L'art. 595 del codice penale recita:
"Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
euro 1032.
Se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione
fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2064. Se l'offesa
è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a
euro 2064."
La Cassazione, qui considerata,
si occupa della impugnazione, proposta dal Procuratore della Repubblica, contro il provvedimento con il quale il Giudice del Riesame di Genova rilevava il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in merito a messaggi, scritti offensivi dell'onore altrui, diffusi tramite un sito internet, pubblicato all'estero.
Il Giudice del Riesame stabiliva che il reato di diffamazione si considerava commesso e consumato nel luogo della pubblicazione del sito internet e, nel caso di specie, all'estero. La Cassazione, in
virtù della sentenza de qua, annulla l'ordinanza impugnata, rinviando al medesimo Tribunale del riesame.
La Cassazione conferma un principio
già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: il reato di diffamazione
è un reato di evento e non di mera condotta. Infatti, l'evento, esterno alla condotta dell'agente ( pubblicazione, comunicazione etc. )
è costituito dall'elemento psicologico della percezione dei messaggi offensivi da parte di terzi, potenziali destinatari.
In particolare, i nuovi strumenti telematici (
vedi internet ) consentono una vastissima diffusività dei
messaggi immessi in rete. I destinatari possono trovarsi in luoghi non contestuali rispetto al luogo di pubblicazione del relativo sito. La percezione dei messaggi offensivi costituisce
l'evento prodotto dalla pubblicazione e comunicazione dei medesimi.
Qualora i messaggi
internet, pubblicati in territorio estero, siano recepiti in territorio italiano, sarà competente il Giudice penale italiano in
virtù dell'art. 6 c.p. Quest'ultima norma prevede il principio di ubiquità in forza del quale il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, qualora in esso si sia verificato, in tutto o in parte, la condotta o
l'evento-conseguenza.
Deve altresì
considerarsi che in numerosi casi di diffamazione la
giustizia civile supplisce a quella penale. Il nostro ordinamento non
impedisce infatti al danneggiato che decida di non esercitare il diritto
di querela e di non adire quindi le vie penali, di
farsi valere in sede civile per il risarcimento del danno patrimoniale e
non patrimoniale subito. La diffamazione infatti
costituisce un comportamento illecito anche non tenendo conto della
sanzione particolare prevista dal diritto penale.
Come ho sempre messo in preventivo, ve
ne ricorderete, il successo porta purtroppo anche a crearsi dei
"nemici".
Personalmente però, non mi sento di
tollerare questo genere di attacchi meschini e per giustizia nei
confronti di così tante persone oneste che quotidianamente s'impegnano
per migliorare la propria vita e quella degli altri operando come VIP
del DHS Club, credo che ogni attacco di questo tipo debba
essere messo in mano al nostro studio legale e perseguito come previsto
dalla legge.
Bene amici, chiusa questa spiacevole ma
dovuta parentesi, continuiamo questo straordinario lavoro di squadra che,
ormai da tempo, sta regalando grandissime soddisfazioni a tutti noi!
Deo
Juvante!
Fabrizio
Perotti - DHS Club Chief Executive Director
Tel. +33 6 25254548
Skype ID: blazzy
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